Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a porre limiti al dilagare di incidenti, purtroppo spesso mortali, sulle piste da sci. La legge 24 dicembre 2003, n. 363, sulla sicurezza degli sport invernali, rispondeva già a tale esigenza, nella consapevolezza che lo sci e le attività sportive ad esso connesse sono diventati ormai sport di massa; il sovraffollamento di piste non adeguate a fronte di impianti sempre più efficienti, la condotta irresponsabile di alcuni sportivi più spericolati, l'utilizzo di attrezzature sciistiche (come, ad esempio, gli snowboard) che permettono di raggiungere velocità prima inimmaginabili, favorite anche dall'ampiezza delle piste sempre più frequentemente innevate artificialmente, sono fattori che hanno contribuito al moltiplicarsi di incidenti sempre più gravi. Tutto ciò genera timori e disaffezione verso gli sport invernali (sci, sci alpinismo, escursionismo), visti più come attività pericolose che come occasioni di svago, di relax e di incontro. A rischio sono ormai anche i bordi delle piste da sci, trasformati in vere e proprie aree di sosta, ma privi di segnalazioni o delimitazioni, in cui gli scontri e gli incidenti sono frequenti.

      Le misure di sicurezza previste e il relativo sistema di sanzioni si sono rivelati non sufficienti e il legislatore non può ignorare queste sopravvenute esigenze, cosicché appare doveroso intervenire, modificando e integrando la normativa vigente.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'articolo 2 della legge n. 363 del 2003, e inserisce, tra le aree sciabili

 

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attrezzate, una corsia per la sosta e per il transito, al fine di diminuire il rischio per chi percorre le piste da sci.

      L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della legge n. 363 del 2003, e prevede l'estensione degli obblighi dei gestori in ordine alla messa in sicurezza delle piste anche alle corsie per la sosta e per il transito.
      L'articolo 3 modifica l'articolo 13 della legge n. 363 del 2003, e prevede che lo stazionamento degli sciatori può avvenire solo nelle corsie per la sosta e per il transito.
      L'articolo 4 modifica i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 15 della legge n. 363 del 2003, e regola il comportamento di chi si reca sulle piste senza sci: il comma 1 prevede che l'attraversamento della pista è vietato, mentre, ai sensi del comma 2, la risalita e la discesa devono avvenire obbligatoriamente sulla corsia per la sosta e per il transito; il comma 4 introduce, invece, la possibilità di risalire le piste con gli sci ai piedi nei casi di urgente necessità.

      L'articolo 5, con l'introduzione del comma 2-bis dell'articolo 18 della legge n. 363 del 2003, prevede, in caso di violazioni delle disposizioni della medesima legge, oltre all'applicazione delle sanzioni già disciplinate dalla stessa, anche quella del ritiro del titolo di accesso agli impianti di risalita.

      Per le ragioni esposte auspichiamo una tempestiva approvazione della presente proposta di legge.
 

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